SUGGERIMENTI GENERALI
1)Portare sempre con sé un documento di identità (l’ideale è la carta
d’identità) ed esibirla sempre ad ogni richiesta dell’autorità (Polizia,
Carabinieri, Finanza, Vigili Urbani ecc.). In caso non si abbia con sé il
documento è obbligatorio, se richiesti, declinare le proprie generalità
corrette; l’autorità può portare in ufficio la persona senza documenti per
una verifica della correttezza delle generalità e per una più completa
identificazione, pertanto avere con sé un documento consente spesso di evitare
notevoli fastidi.Il rifiuto di generalità è reato punito in alternativa con
pena pecuniaria o pena detentiva. Fornire generalità false è reato punito con
pena pecuniaria o pena detentiva più elevata.Nel caso in cui la richiesta
provenga da persone in borghese, si può chiedere che la persona si qualifichi.
Peraltro dopo che l’agente si è qualificato torna obbligatorio fornire
documenti e generalità.
2)Cercare di evitare il dialogo diretto con le forze dell’ordine, lasciandolo eventualmente ai responsabili delle associazioni, per evitare che anche le migliori intenzioni possano venire male interpretate; cercare invece il dialogo con i cittadini che assistono alla manifestazione, per creare un minimo di simpatia per la manifestazione.
3)Cercare di essere sempre vicini a qualche conoscente o ancor meglio di rimanere aggregati per gruppi di affinità, in modo da poter essersi reciprocamente di aiuto per ogni evenienza; cercare di tenere sempre gli occhi aperti su quello che succede intorno a sé, in modo che ogni manifestante possa diventare un testimone di eventuali lesioni di diritti che si possano verificare.
****** POSSIBILI REATI ******
La maggioranza dei reati indicati sono puniti con pene non elevatissime, ma
prevedono la possibilità, spesso esercitata, di arrestare la persona colta in
flagranza di reato, ossia la persona che viene bloccata nel momento in cui
commette il reato o comunque subito dopo.
Vi sono invece alcuni reati che sono caratteristici ed intrinseci proprio alle
manifestazioni e possono essere commessi anche con comportamenti che a prima
vista potrebbero sembrare legittimi.
1) Resistenza a pubblico ufficiale (artt.336-339 c.p.).
la resistenza a pubblico ufficiale è punita se commessa con violenza o con
minaccia. Per resistenza si intende il costringere un pubblico ufficiale a
fare od omettere un atto del proprio ufficio o comunque impedirgli di compiere
un atto del proprio ufficio.In tal senso quando il pubblico ufficiale sta
facendo una “carica”, purché sia stata comandata legittimamente (ma sarebbe
poi molto difficile dimostrare l’illegittimità della carica) sta compiendo un
atto del proprio ufficio. Per violenza si intende un qualunque comportamento che
comporta l’utilizzo della forza, mentre per minaccia si intende un qualunque
comportamento che minaccia l’uso della forza. In tal senso è considerata
violenza anche il semplice strattone dato per liberarsi dalla stretta con cui si
viene trattenuti. Non è invece resistenza rimanere fermi, in piedi
o per terra, o farsi trascinare. E’ consentito l’arresto in flagranza.
2) Radunata sediziosa (art.6654,655 c.p.).
la radunata sediziosa è un insieme di almeno 10 persone che offende o minacce
la pubblica autorità o fa sorgere pericolo per il mantenimento dell’ordine
pubblico. E’ una norma che va letta collegata con la possibilità per la
pubblica autorità di disperdere una manifestazione non autorizzata. E’
infatti consentito all’Autorità disperdere una manifestazione non autorizzata
o comunque intimare di disperdere una manifestazione quando ci siano problemi di
ordine pubblico. In tal caso chi, per obbedire all’ingiunzione dell’Autorità,
si ritira dalla radunata, non è punibile. E’ un reato che normalmente non
viene contestato, ma è una norma importante per chiarire il funzionamento del
sistema.In ogni caso non si può essere arrestati solo per questo reato.
3) Travisamento (art.5 L.152/75).
E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di mezzi che rendano difficoltoso
il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni pubbliche. Anche per
questo reato non è consentito l’arresto in flagranza.
4) Interruzione di pubblico servizio (art.340 c.p.).
E’ punito chi interrompe o turba il regolare svolgimento di un ufficio, un
servizio pubblico o di pubblica necessità.Non dovrebbero esserci problemi di
questo genere, ma comunque è necessario consentire il transito dei mezzi di
pubblica assistenza e di tutti i mezzi esercitanti un servizio pubblico.
Potrebbero sorgere problemi anche in caso di blocco ferroviario, ma
probabilmente in quei giorni non funzioneranno treni.
5) Atti osceni in luogo pubblico (art.527 c.p.)
E’ punito chi, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie atti
osceni. A Goteborg qualcuno ha salutato i Grandi del mondo con la parte
posteriore del proprio corpo. Anche se si spera che su reati di questo genere ci
sia una certa tolleranza, data la loro sostanziale inoffensività, comunque tale
comportamento è sanzionato con pena detentiva, anche se non è consentito
l’arresto in flagranza.
6) Istigazione a delinquere ed a disobbedire alle leggi (art.414-415 c.p.).
E’ punito chi istiga altri a commettere uno o più reati o comunque a
disobbedire alle leggi di ordine pubblico. E’ esclusa dalla sanzione la pura e
semplice manifestazione del pensiero. Questo significa che
incitare una parte di corteo che sta caricando al polizia è un’istigazione a
delinquere, mentre sostenere la legittimità di questo comportamento in una
discussione non è reato.Trattandosi di un reato di tipo ideologico viene
contestato generalmente solo quando l’istigazione è concreta ed è relativa
ad un reato particolarmente grave. Ciò non toglie che alcuni comportamenti che
spiegano come fare o incitano a tenere comportamenti illegittimi sono reati che
rientrano in questa fattispecie, per la quale è prevista anche la possibilità
di arresto in flagranza
COMPORTAMENTO IN CASO DI ARRESTO
In caso di arresto è comunque sempre opportuno mantenere un comportamento il più
calmo possibile ed evitare liti o discussioni con le forze dell’ordine che
hanno operato l’arresto o addette alla custodia.Generalmente è inutile
lamentarsi con un agente dell’operato del suo collega, serve solo a farsi
guardare male anche da quell’agente. E’opportuno non rilasciare nessun tipo
di dichiarazione su quello che è avvenuto, neanche a livello informale.
E’ invece necessario nominare l’avvocato e chiedere che venga informato
immediatamente del proprio arresto.L’avvocato infatti ha la possibilità di
comunicare con l’arrestato anche subito dopo l’avvenuto arresto o fermo e
quindi è l’unica persona che può in qualche modo intervenire per impedire
abusi o problemi ulteriori. Si possono nominare fino ad un massimo di due
difensori.In ogni caso sappiate che al massimo entro 4 giorni verrete condotti
davanti al Giudice per la convalida dell’arresto; in caso di persona
incensurata e di arresto per fatti non particolarmente gravi è possibile che il
P.M. decida la scarcerazione immediata e quindi essere liberati dopo una sola
notte. Ma ATTENZIONE non potrete telefonare voi al vostro avvocato per cui
dovrete dire che la non vi ricordate il nome e che la polizia telefoni a uno dei
numeri del centro giuridico che ve lo rintraccera’ .
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DAL 1° AL 17 LUGLIO
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010 31 91 68 (ufficio legale GSF c/o la sede ligure di Legambiente - via
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349 737 57 70
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per chiarimenti
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